Articolo 19 del Regolamento di polizia mortuaria
Articolo 18Articolo 20
Versione
27 ottobre 1990
Art. 19.
1. Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio o al cimitero si esegue a cura del comune, in carro chiuso, sempre che non sia richiesto dagli interessati di servirsi di mezzi speciali di trasporto ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera a).
2. Nei casi previsti dall'art. 16, comma 1, lettera a), ove il servizio dei trasporti con mezzi speciali non sia esercitato dal comune e con diritto di privativa, il comune per i trasporti funebri che consenta di eseguire a terzi nel territorio comunale, e sempre che non si tratti di trasporti eseguiti da confraternite con mezzi propri, puo' imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entita' non puo' superare quella stabilita per trasporti di ultima categoria.
3. Ove sia richiesto il trasporto di cadaveri da comune ad altro comune o all'estero con mezzi di terzi e sempreche' esso venga effettuato con gli automezzi di cui all'art. 20, i comuni di partenza e di arrivo del trasporto possono imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entita' non puo' superare quella stabilita per i trasporti di ultima categoria svolgentisi nel territorio comunale.
4. Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salme di militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri.
Entrata in vigore il 27 ottobre 1990
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