Art. 50.
1. Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:
a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
b) i cadaveri delle persone morte fuori del comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso;
d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7;
e) i resti mortali delle persone sopra elencate.
1. Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:
a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
b) i cadaveri delle persone morte fuori del comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso;
d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7;
e) i resti mortali delle persone sopra elencate.