Articolo 83 del Regolamento di polizia mortuaria
Articolo 82Articolo 84
Versione
27 ottobre 1990
>
Versione
25 aprile 1991
Art. 83.
1. Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'autorita' giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.
2. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorita' giudiziaria le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l'osservanza delle norme da detta autorita' eventualmente suggerite.
3. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del coordinatore sanitario della unita' sanitaria locale e dell'incaricato del servizio di custodia. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 8 - 22 aprile 1991, n. 174 (in G.U. 1ª s.s. 24/04/1991, n. 17), "Dichiara che non spetta allo Stato individuare nel coordinatore sanitario delle unita' sanitarie locali della Regione Lombardia gli uffici competenti per l'esercizio di compiti specifici in materia di polizia mortuaria, cosi' come previsto dagli artt. 37, secondo comma, 39, primo comma, 43, primo comma, 45, secondo e terzo comma, 46, primo comma, 48, 51, secondo comma, 83, terzo comma, 86, quarto comma, 88, 94, primo comma e 96, secondo comma, e ai direttori sanitari degli ospedali l'adempimento previsto dall' art. 39, primo comma, del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria); ed, in conseguenza, annulla, limitatamente alla Regione Lombardia, tali norme nelle parti in cui attribuiscono al coordinatore sanitario delle unita' sanitarie locali ed ai direttori sanitari degli ospedali competenze in materia di polizia mortuaria."
Entrata in vigore il 25 aprile 1991
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente