Articolo 8 del Regolamento di polizia mortuaria
Articolo 7Articolo 9
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27 ottobre 1990
Art. 8.
1. Nessun cadavere puo' essere chiuso in cassa, ne' essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, ne' essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avra' accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644 , e successive modificazioni.
Entrata in vigore il 27 ottobre 1990
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