Articolo 31 - Statuto della Legge 22 maggio 1971, n. 348
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Versione
29 giugno 1971
Art. 31.
Competenze ed attribuzioni della Giunta

La Giunta e' l'organo esecutivo della Regione, pertanto ad essa, compete:
- provvedere alla regolare esecuzione delle leggi, dei regolamenti e delle deliberazioni del Consiglio;
- attuare le direttive politiche e programmatiche decise dal Consiglio;
- formulare e promuovere, in collaborazione con le competenti Commissioni consiliari, ogni utile iniziativa legislativa; regolamentare, organizzativa, di studio e di ricerca, per il perseguimento degli obbiettivi e delle finalita' di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del presente Statuto;
- compiere tutti gli atti e adottare tutti i provvedimenti amministrativi, nelle materie attribuite o delegate alla Regione, che non siano di competenza del Consiglio: nel quadro delle direttive politiche e programmatiche decise dal Consiglio;
- proporre al Consiglio disegni di legge e di regolamento nelle materie demandate alla competenza consiliare.
La Giunta, inoltre, nei limiti e nei modi stabiliti da legge regionale:
- amministra il demanio ed il patrimonio;
- provvede alla esecuzione dei progetti relativi ai piani generali e settoriali deliberati dal Consiglio regionale sempre che figuri in bilancio il relativo stanziamento;
- sovrintende al funzionamento degli enti, delle aziende e delle altre forme di organizzazioni regionali;
- predispone e presenta annualmente alla approvazione del Consiglio il bilancio preventivo ed il conto consuntivo della Regione e presenta alla approvazione del Consiglio i bilanci degli enti, aziende regionali ed altre forme di organizzazione regionali;
- adotta i provvedimenti per l'erogazione delle spese preventivamente deliberate in conformita' dei singoli stanziamenti di bilancio e previo parere favorevole della competente Commissione, delibera lo storno dei fondi da un articolo all'altro dello stesso capitolo di bilancio;
- delibera in materia di liti attive e passive e, su conforme parere della competente Commissione, in materia di rinuncia e transazione;
- delibera, sentito il Consiglio, sui ricorsi per illegittimita' costituzionale e per conflitto di attribuzione innanzi la Corte costituzionale, nonche' sulle rinunzie agli stessi;
- delibera i contratti della Regione.
La Giunta, infine, provvede e sovrintende alla organizzazione degli Enti regionali e all'inquadramento del personale secondo le direttive deliberate in proposito dal Consiglio.
Entrata in vigore il 29 giugno 1971
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