Articolo 1 del Decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145
Articolo 1 bis
Versione
19 ottobre 2023
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Versione
17 dicembre 2023
Art. 1.

Anticipo ((del)) conguaglio di perequazione nell'anno 2023

1. Al fine di contrastare gli effetti negativi dell'inflazione per l'anno 2023 e sostenere il potere di acquisto delle prestazioni pensionistiche, in via eccezionale il conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni, di cui all' articolo 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 , per l'anno 2022 e' anticipato al 1° dicembre 2023.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2.038 milioni di euro per l'anno 2023 e 566 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede quanto a 566 milioni di euro per l'anno 2023 e 566 milioni di euro per l'anno 2024 mediante rispettivamente le maggiori entrate per l'anno 2023 e quota parte delle minori spese per l'anno 2024 derivanti dal comma 1 e quanto a 1.472 milioni di euro per l'anno 2023 ai sensi dell'articolo 23.
Entrata in vigore il 17 dicembre 2023
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