Articolo 4 del Decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145
Articolo 3Articolo 5
Versione
19 ottobre 2023
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Versione
17 dicembre 2023
Art. 4. Rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette 1. Per il solo periodo d'imposta 2023, le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d'imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a centosettantamila euro ((...)) effettuano il versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei (( premi assicurativi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) )) , entro il 16 gennaio dell'anno successivo, oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all' articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 . ((Per i titolari di reddito agrario, che siano anche titolari di reddito d'impresa, il limite di ricavi e compensi di cui al primo periodo si intende riferito al volume d'affari)) .
2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 2.540,9 milioni di euro per l'anno 2023 ((,)) si provvede ai sensi dell'articolo 23.
Entrata in vigore il 17 dicembre 2023
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