Articolo 4 quater del Decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145
Articolo 4 terArticolo 11
Versione
17 dicembre 2023
Art. 4-quater. (( (Regime dell'IVA per prestazioni di chirurgia estetica). )) (( 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto, prevista dall' articolo 10, primo comma, numero 18), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , si applica alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, solo a condizione che tali finalita' terapeutiche risultino da apposita attestazione medica.
2. Resta fermo il trattamento fiscale applicato ai fini dell'IVA alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ))
Entrata in vigore il 17 dicembre 2023
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