Art. 3.
L'invito di cui all'art. 2 sara' preceduto da formale comunicazione inviata all'amministrazione da cui dipendono i lavoratori interessati allo sciopero, nonche' alle autorita' interessate, per i conflitti di lavoro che coinvolgano una o piu' amministrazioni o aziende, almeno quindici giorni prima della data stabilita per lo svolgimento dello sciopero.
In detta comunicazione saranno esposti i motivi dell'astensione dal lavoro e la durata della stessa.
Le modalita' di svolgimento dello sciopero assicureranno la continuita' delle prestazioni indispensabili. Saranno conseguentemente assicurati durante il periodo di sciopero i servizi essenziali per garantire lo svolgimento delle attivita' indispensabili di pronto intervento per la sicurezza degli impianti e degli utenti del servizio, nonche' per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati.
L'invito di cui all'art. 2 sara' preceduto da formale comunicazione inviata all'amministrazione da cui dipendono i lavoratori interessati allo sciopero, nonche' alle autorita' interessate, per i conflitti di lavoro che coinvolgano una o piu' amministrazioni o aziende, almeno quindici giorni prima della data stabilita per lo svolgimento dello sciopero.
In detta comunicazione saranno esposti i motivi dell'astensione dal lavoro e la durata della stessa.
Le modalita' di svolgimento dello sciopero assicureranno la continuita' delle prestazioni indispensabili. Saranno conseguentemente assicurati durante il periodo di sciopero i servizi essenziali per garantire lo svolgimento delle attivita' indispensabili di pronto intervento per la sicurezza degli impianti e degli utenti del servizio, nonche' per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati.