Articolo 3 - Allegato G Codice autoregolamentazione diritto si scipero U.S.P.P.I. del Decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13
Articolo 2Articolo 4
Versione
4 febbraio 1986
Art. 3.





L'invito di cui all'art. 2 sara' preceduto da formale comunicazione inviata all'amministrazione da cui dipendono i lavoratori interessati allo sciopero, nonche' alle autorita' interessate, per i conflitti di lavoro che coinvolgano una o piu' amministrazioni o aziende, almeno quindici giorni prima della data stabilita per lo svolgimento dello sciopero.
In detta comunicazione saranno esposti i motivi dell'astensione dal lavoro e la durata della stessa.
Le modalita' di svolgimento dello sciopero assicureranno la continuita' delle prestazioni indispensabili. Saranno conseguentemente assicurati durante il periodo di sciopero i servizi essenziali per garantire lo svolgimento delle attivita' indispensabili di pronto intervento per la sicurezza degli impianti e degli utenti del servizio, nonche' per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati.
Entrata in vigore il 4 febbraio 1986
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente