Articolo 6 del Decreto 2 maggio 1996, n. 281
Articolo 5
Versione
7 giugno 1996
Art. 6. 1. Non sono soggetti alla contribuzione di cui al presente decreto i redditi gia' assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria.
Entrata in vigore il 7 giugno 1996
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