Articolo 6 - Accordo della Legge 29 marzo 1999, n. 99
Articolo 5Articolo 7
Versione
21 aprile 1999
ARTICOLO 6
Rimpatrio di capitali, profitti e retribuzioni
1. Ognuna delle Parti Contraenti garantira' che gli investitori dell'altra Parte possano trasferire all'estero, senza indebiti ritardi ed in ogni valuta convertibile:
a) capitali e quote aggiuntive di capitale, compresi i redditi reinvestiti, utilizzati per il mantenimento e l'incremento di investimenti;
b) redditi netti, dividenti, royalties, compensi per assistenza e servizi tecnici, interessi ed altri utili;
c) redditi derivanti dalla totale o parziale vendita o dalla totale o parziale liquidazione di un investimento;
d) fondi destinati al rimborso di prestiti relativi ad un investimento ed al pagamento dei relativi interessi;
e) compensi ed indennita' percepiti da cittadini dell'altra Parte Contraente per attivita' e servizi svolti in relazione ad un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente, nella misura e secondo le modalita' previste dalle leggi e dai regolamenti nazionali vigenti.
2. Senza limitare le finalita' dell'Art. 3 del presente Accordo le Parti Contraenti si impegnano ad assicurare ai trasferimenti menzionati al paragrafo 1 di questo Articolo lo stesso trattamento favorevole che e'concesso agli investimenti effettuati da investitori di Stati terzi, nel caso in cui questo sia piu' favorevole.
Entrata in vigore il 21 aprile 1999
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