Articolo 14 - Accordo della Legge 29 marzo 1999, n. 99
Articolo 13Articolo 15
Versione
21 aprile 1999
ARTICOLO 14
Applicazione dell'Accordo
Il presente Accordo e' altresi' valido per gli investimenti che gli investitori di una Parte Contraente abbiano effettuato sulla base dei regolamenti dell'altra Parte sul territorio di questa prima dell'entrata in vigore del presente Accordo. Esso non si applichera' alle controversie in essere prima della entrata in vigore del presente Accordo.
Entrata in vigore il 21 aprile 1999
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