Articolo 8 - Accordo della Legge 29 marzo 1999, n. 99
Articolo 7Articolo 9
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21 aprile 1999
ARTICOLO 8
Modalita' di trasferimento
Tutti i trasferimenti di cui agli Articoli 4, 6 e 7 verranno effettuati in valuta convertibile al tasso di cambio ufficiale applicato alla data del trasferimento, a condizione che questo abbia luogo nei cinque giorni lavorativi successivi alla data della richiesta. Ogni trasferimento sara' effettuato dopo l'adempimento degli obblighi fiscali. Tali obblighi fiscali si intendono assolti quando l'investitore abbia adempiuto alle obbligazioni secondo le procedure previste dalla legge della Parte Contraente sul territorio della quale e' stato effettuato l'investimento.
Entrata in vigore il 21 aprile 1999
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