Articolo 26 - Convenzione della Legge 10 gennaio 2004, n. 12
Articolo 25Articolo 27
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27 gennaio 2004
Articolo 26 - Nullita' delle clausole contrattuali

E' nulla ogni clausola contrattuale intesa ad escludere la responsabilita' del vettore o a fissare un limite inferiore a quello previsto nella presente Convenzione: la nullita' di detta clausola non determina tuttavia la nullita' dell'intero contratto, il quale rimane soggetto alle disposizioni della presente Convenzione.
Entrata in vigore il 27 gennaio 2004
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