Articolo 6 - Convenzione della Legge 10 gennaio 2004, n. 12
Articolo 5Articolo 7
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27 gennaio 2004
Articolo 6 - Documento relativo alla natura della merce

Se necessario all'espletamento delle formalita' doganali, di polizia o imposte da altre autorita' politiche, il mittente puo' essere tenuto a presentare un documento che specifichi la natura della merce. Questa disposizione non fa sorgere in capo al vettore alcun dovere, obbligo o conseguente responsabilita'.
Entrata in vigore il 27 gennaio 2004
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