Articolo 7 - Convenzione della Legge 10 gennaio 2004, n. 12
Articolo 6Articolo 8
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27 gennaio 2004
Articolo 7 - Descrizione della lettera di trasporto aereo

La lettera di trasporto aereo viene emessa dal mittente in tre esemplari originali.
Il primo originale porta l'indicazione "per il vettore" e viene firmato dal mittente. Il secondo originale porta l'indicazione per il destinatario" e viene firmato dal mittente e dal vettore. Il terzo originale e' firmato dal vettore e da questo consegnato al mittente dopo aver preso in consegna la merce.
La firma del vettore e quella del mittente possono essere stampate o sostituite da un timbro.
Se, a richiesta del mittente, il vettore emette la lettera di trasporto aereo, si considera, sino a prova contraria, che egli abbia agito in nome del mittente.
Entrata in vigore il 27 gennaio 2004
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