Articolo 57 - Convenzione della Legge 10 gennaio 2004, n. 12
Articolo 56
Versione
27 gennaio 2004
Articolo 57 - Riserve

Nessuna riserva potra' essere formulata alla presente Convenzione, tuttavia uno Stato Parte puo' in ogni momento dichiarare, per mezzo di notifica indirizzata al Depositario, che la presente Convenzione non si applica:

(a) al trasporto aero internazionale effettuato e operato direttamente dallo Stato Parte per scopi non commerciali connessi alle proprie funzioni e ai propri obblighi di Stato sovrano; e/o (b) al trasporto di persone, di merci e bagagli effettuato per le proprie autorita' militari a bordo di aeromobili immatricolati nello Stato Parte o da questo noleggiato, e la cui intera capacita' sia stata riservata da tali autorita' o in loro nome.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti Plenipotenziari, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.
FATTO a Montreal il ventottesimo giorno del mese di maggio dell'anno millenovecentonovantanove nelle lingue inglese, araba, cinese, francese, russa e spagnola, tutti i testi facenti ugualmente fede. La presente Convenzione rimarra' depositata negli archivi dell'Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile e copie conformi autentiche della stessa verranno trasmesse dal depositario a tutti gli Stati Parti della presente Convenzione, nonche' a tutti gli Stati Parti della Convenzione di Varsavia, del Protocollo dell'Aja, della Convenzione di Guadalajara, del Protocollo di Citta' del Guatemala e dei Protocolli di Montreal.
Entrata in vigore il 27 gennaio 2004
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