Articolo 9 - Convenzione della Legge 10 gennaio 2004, n. 12
Articolo 8Articolo 10
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27 gennaio 2004
Articolo 9 - In osservanza delle disposizioni relative alla documentazione

L'inosservanza delle disposizioni degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 non pregiudica l'esistenza ne' la validita' del contratto di trasporto, il quale resta comunque soggetto alle norme della presente Convenzione, ivi comprese quelle concernenti la limitazione della responsabilita'.
Entrata in vigore il 27 gennaio 2004
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