Articolo 4 - Convenzione della Legge 10 gennaio 2004, n. 12
Articolo 3Articolo 5
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27 gennaio 2004
Articolo 4 - Merci

Per il trasporto di merci viene emessa una lettera di trasporto aereo.
In sostituzione della lettera di trasporto aereo e' ammesso l'impiego di qualsiasi altro mezzo che attesti le indicazioni relative al trasporto da eseguire. Qualora venga utilizzato uno di tali mezzi il vettore rilascia al mittente, a richiesta di quest'ultimo, una ricevuta di carico che permetta l'identificazione della spedizione e l'accesso alle indicazioni in esso registrate.
Entrata in vigore il 27 gennaio 2004
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