Articolo 54 - Convenzione della Legge 10 gennaio 2004, n. 12
Articolo 53Articolo 55
Versione
27 gennaio 2004
Articolo 54 - Denuncia

Ogni Stato Parte della presente Convenzione potra' denunciarla mediante notifica scritta indirizzata al Depositario della stessa.
La denuncia produrra' i suoi effetti centottanta giorni dopo la ricezione da parte del Depositario della notifica della denuncia.
Entrata in vigore il 27 gennaio 2004
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