Articolo 47 - Convenzione della Legge 10 gennaio 2004, n. 12
Articolo 46Articolo 48
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27 gennaio 2004
Articolo 47 - Nullita' di clausole contrattuali

E' nulla ogni clausola contrattuale intesa ad esonerare il vettore contrattuale o il vettore di fatto dalla responsabilita' che gli deriva dal presente capitolo o a fissare un limite inferiore a quello previsto nello stesso capitolo: la nullita' di detta clausola non determina tuttavia la nullita' dell'intero contratto, il quale rimane soggetto alle disposizioni del presente capitolo.
Entrata in vigore il 27 gennaio 2004