Articolo 15 - Convenzione della Legge 10 gennaio 2004, n. 12
Articolo 14Articolo 16
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27 gennaio 2004
Articolo 15 - Rapporti tra il mittente e il destinatario o rapporti reciproci tra terzi

Gli articoli 12, 13 e 14 lasciano impregiudicati i rapporti tra il mittente e il destinatario, come pure i rapporti reciproci tra terzi i cui diritti derivino dal mittente o dal destinatario.
Ogni deroga alle disposizioni degli articoli 12, 13 e 14 deve essere espressamente indicata nella lettera di trasporto aereo o nella ricevuta di carico.
Entrata in vigore il 27 gennaio 2004
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