Articolo 44 - Convenzione della Legge 10 gennaio 2004, n. 12
Articolo 43Articolo 45
Versione
27 gennaio 2004
Articolo 44 - Risarcimento complessivo

Nel trasporto effettuato dal vettore di fatto, l'ammontare totale del risarcimento pagato dallo stesso vettore, dal vettore contrattuale e dai loro dipendenti e incaricati che abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni, non puo' superare il massimale che, secondo la presente Convenzione, puo' essere imputato al vettore contrattuale ovvero al vettore di fatto, e comunque nessuno di tali soggetti puo' essere tenuto responsabile oltre il limite previsto per ognuno di essi.
Entrata in vigore il 27 gennaio 2004
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