Articolo 5 - Convenzione della Legge 10 gennaio 2004, n. 12
Articolo 4Articolo 6
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27 gennaio 2004
Articolo 5 - Contenuto della lettera di trasporto aereo e della ricevuta di carico

La lettera di trasporto-aereo e la ricevuta di carico devono contenere:

(a) l'indicazione dei punti di partenza e di destinazione:
(b) quando i punti di partenza e di destinazione sono situati sul territorio di un medesimo Stato Parte e siano previsti uno o piu' scali sul territorio di un altro Stato, l'indicazione di uno di tali scali;
(c) l'indicazione del peso della spedizione.
Entrata in vigore il 27 gennaio 2004
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