Articolo 46 - Convenzione della Legge 10 gennaio 2004, n. 12
Articolo 45Articolo 47
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27 gennaio 2004
Articolo 46 - Giurisdizione addizionale

L'azione per il risarcimento per danni di cui all'articolo 45 e' promossa, a scelta dell'attore, nel territorio di uno degli Stati Parti, o davanti ad uno dei tribunali presso i quali puo' essere promossa l'azione contro il vettore contrattuale ai sensi dell'articolo 33 o davanti al tribunale competente del luogo in cui il vettore di fatto ha la sua residenza o la sede principale della sua attivita'.
Entrata in vigore il 27 gennaio 2004
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