Articolo 2 del Decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355
Articolo 1Articolo 3
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1 ottobre 2001
Art. 2. 1. L'articolo 1, comma 23, secondo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , si interpreta nel senso che l'opzione ivi prevista e' concessa limitatamente ai lavoratori di cui al comma 12 del predetto articolo 1 che abbiano maturato un'anzianita' contributiva pari o superiore a quindici anni, di cui almeno cinque nel sistema contributivo.
2. La liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo e' comunque concessa a coloro che abbiano esercitato il diritto di opzione entro la data di entrata in vigore del presente decreto.
Entrata in vigore il 1 ottobre 2001
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