Articolo 19 del Decreto-legge 28 aprile 1993, n. 130
Articolo 18Articolo 20
Versione
1 luglio 1993
Art. 19.
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA
L. 13 LUGLIO 1995, N. 295
Entrata in vigore il 1 luglio 1993
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente