Art. 10. Modifiche al decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498 1. Al decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 , recante norme sul mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, primo comma, concernente proroga di alcuni termini scadenti nel periodo di mancato funzionamento degli Uffici, dopo le parole: "eventi di carattere eccezionale," sono inserite le seguenti: "non riconducibili a disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria,";
b) all'articolo 3, comma 1, relativo al provvedimento di accertamento del periodo di mancato funzionamento degli uffici, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Fermo quanto previsto dall' articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212 , il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari e' accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata, sentito il Garante del contribuente, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento.".
Nota all'art. 10:
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498 , recante: "Norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari", cosi' come modificato dal presente articolo:
"Art. 1. - Qualora gli uffici finanziari non siano in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi di carattere eccezionale, non riconducibili a disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria, i termini di prescrizione e di decadenza nonche' quelli di adempimento di obbligazioni e di formalita' previsti dalle norme riguardanti le imposte e le tasse a favore dell'erario, scadenti durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento, sono prorogati fino al decimo giorno successivo alla data in cui viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto di cui all'art. 3.".
"Art. 3. - 1. Fermo quanto previsto dall' art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 312 , il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari e' accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata, sentito il Garante del contribuente, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento. Ove tale periodo si protragga oltre quindici giorni, la data a partire dalla quale esso ha avuto inizio e' fatta risultare con decreto adottato dai predetti organi da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro quarantacinque giorni dalla data medesima.".
a) all'articolo 1, primo comma, concernente proroga di alcuni termini scadenti nel periodo di mancato funzionamento degli Uffici, dopo le parole: "eventi di carattere eccezionale," sono inserite le seguenti: "non riconducibili a disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria,";
b) all'articolo 3, comma 1, relativo al provvedimento di accertamento del periodo di mancato funzionamento degli uffici, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Fermo quanto previsto dall' articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212 , il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari e' accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata, sentito il Garante del contribuente, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento.".
Nota all'art. 10:
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498 , recante: "Norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari", cosi' come modificato dal presente articolo:
"Art. 1. - Qualora gli uffici finanziari non siano in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi di carattere eccezionale, non riconducibili a disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria, i termini di prescrizione e di decadenza nonche' quelli di adempimento di obbligazioni e di formalita' previsti dalle norme riguardanti le imposte e le tasse a favore dell'erario, scadenti durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento, sono prorogati fino al decimo giorno successivo alla data in cui viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto di cui all'art. 3.".
"Art. 3. - 1. Fermo quanto previsto dall' art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 312 , il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari e' accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata, sentito il Garante del contribuente, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento. Ove tale periodo si protragga oltre quindici giorni, la data a partire dalla quale esso ha avuto inizio e' fatta risultare con decreto adottato dai predetti organi da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro quarantacinque giorni dalla data medesima.".