a) all'articolo 12, riguardante la formazione e contenuto dei ruoli, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Nel ruolo devono essere comunque indicati il numero del codice fiscale del contribuente, la data in cui il ruolo diviene esecutivo e il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione, anche sintetica, della pretesa; in difetto di tali indicazioni non puo' farsi luogo all'iscrizione.";
b) all'articolo 25, riguardante la cartella di pagamento, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
"2-bis. La cartella di pagamento contiene anche l'indicazione della data in cui il ruolo e' stato reso esecutivo.".
2. Nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 , dopo l'articolo 18, e' inserito il seguente:
"Art. 18-bis (Disposizioni applicabili alle entrate da iscrivere a ruolo entro termini di decadenza). - 1. Le disposizioni previste dagli articoli 12, comma 3 , e 25, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , si applicano esclusivamente alle entrate per la cui iscrizione a ruolo e' previsto un termine di decadenza.".
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano ai ruoli resi esecutivi a decorrere dal 1o luglio 2001.
Note all'art. 8:
- Si riporta il testo degli articoli 12 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , recante: "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito", cosi' come modificato dal presente articolo:
"Art. 12 (Formazione e contenuto dei ruoli). - 1.
L'ufficio competente forma ruoli distinti per ciascuno degli ambiti territoriali in cui i concessionari operano.
In ciascun ruolo sono iscritte tutte le somme dovute dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale in comuni compresi nell'ambito territoriale cui il ruolo si riferisce.
2. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti i dati che il ruolo deve contenere, i tempi e le procedure della sua formazione, nonche' le modalita' dell'intervento in tali procedure del consorzio nazionale obbligatorio fra i concessionari.
3. Nel ruolo devono essere comunque indicati il numero del codice fiscale del contribuente, la data in cui il ruolo diviene esecutivo e il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione, anche sintetica della pretesa; in difetto di tali indicazioni non puo' farsi luogo all'iscrizione.
4. Il ruolo e' sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato. Con la sottoscrizione il ruolo diviene esecutivo.".
"Art. 25 (Cartella di pagamento). - 1. Il concessionario notifica la cartella di pagamento, entro l'ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di consegna del ruolo, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede.
2. La cartella di pagamento, redatta in conformita' al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procedera' ad esecuzione forzata.
2-bis. La cartella di pagamento contiene anche l'indicazione della data in cui il ruolo e' stato reso esecutivo.
3. Ai fini della scadenza del termine di pagamento il sabato e' considerato giorno festivo.".
- Il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 reca: "Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell' art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337 ".