Articolo 2 del Decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220
Articolo 1Articolo 3
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4 gennaio 2024
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11 gennaio 2024
Art. 2. Disposizioni di coordinamento e abrogazioni 1. All' articolo 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 , e' aggiunto il seguente comma: «3-quater. Ai giudici che partecipano da remoto alla trattazione delle cause non spetta alcun trattamento di missione ne' alcun rimborso spese.».
2. All' articolo 5-octies, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 , convertito dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 :
a) al primo periodo, la parola «provvede» e' sostituita dalle seguenti «e le Regioni e Province autonome provvedono»;
b) al secondo periodo, le parole «indicata nel relativo sito internet istituzionale» sono sostituite dalle seguenti: « e al competente ufficio della Regione e/o Provincia autonoma soccombente indicati nei relativi siti internet istituzionali»;
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
a) il comma 2-septies dell'articolo 15 e l' articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 ;
b) il comma 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 , convertito, con modificazioni, dalla ((legge 17 dicembre 2018, n. 136.))
Entrata in vigore il 11 gennaio 2024
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