Art. 13.
Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro potra' essere rescisso in qualsiasi momento da una parte o dall'altra, senza preavviso ne' altre indennita'.
Trascorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, l'assunzione del lavoratore si intendera' confermata, e il periodo stesso sara' computato agli effetti dell'anzianita' di servizio.
Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro potra' essere rescisso in qualsiasi momento da una parte o dall'altra, senza preavviso ne' altre indennita'.
Trascorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, l'assunzione del lavoratore si intendera' confermata, e il periodo stesso sara' computato agli effetti dell'anzianita' di servizio.