Articolo 13 - CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici
Articolo 12Articolo 14
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13 aprile 1961
Art. 13.


Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro potra' essere rescisso in qualsiasi momento da una parte o dall'altra, senza preavviso ne' altre indennita'.
Trascorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, l'assunzione del lavoratore si intendera' confermata, e il periodo stesso sara' computato agli effetti dell'anzianita' di servizio.
Entrata in vigore il 13 aprile 1961