Art. 2.
Il primo e il secondo comma dell'art. 2 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480 , sono sostituiti dai seguenti:
«Il servizio prestato posteriormente al diciottesimo anno di eta', nella qualita' di straordinario, avventizio e simile, di commesso gerente demaniale e di straordinario o avventizio presso l'amministrazione ferroviaria dello Stato, riscattabile ai sensi dell' articolo 14 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970 , modificato con la legge 21 agosto 1921, n. 1144 , non puo' essere riconosciuto per piu' della meta' della sua durata effettiva. Rimane con cio' abolito il limite di dieci anni di cui alla citata disposizione. Il servizio prestato in posto di ruolo presso l'amministrazione ferroviaria dello Stato puo' essere riconosciuto, per la intera sua durata, nel solo caso in cui non sia stata assegnata pensione dall'amministrazione stessa, e purche', ove sia stata liquidata indennita' o sussidio, venga del relativo importo effettuato il rimborso all'erario.
«Il contributo di riscatto per il riconoscimento dei servizi sopraindicati, per ciascun anno riscattato, e' commisurato al sei per cento dello stipendio assegnato all'atto della presentazione della relativa domanda».
Il quinto comma dell'articolo anzidetto e' sostituito dai seguenti:
«La domanda di riscatto che non venga presentata durante il servizio deve essere esibita alla Corte dei conti, a pena di decadenza:
a) dall'impiegato, entro novanta giorni dalla cessazione dal servizio;
b) dalla vedova e dagli orfani dell'impiegato morto in servizio o entro i novanta giorni dalla cessazione di esso, prima della liquidazione degli assegni indiretti loro dovuti;
c) dagli altri eredi dell'impiegato morto entro i 90 giorni dalla cessazione dal servizio, non oltre i 90 giorni successivi alla morte.
«Se, prima della presentazione della domanda di cui alla lettera a) del precedente comma, sia stata riscossa la indennita' per una sola volta, il periodo riscattato non conferisce in nessun caso diritto a pensione ed e' valutato soltanto per l'aumento della indennita'.
Il primo e il secondo comma dell'art. 2 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480 , sono sostituiti dai seguenti:
«Il servizio prestato posteriormente al diciottesimo anno di eta', nella qualita' di straordinario, avventizio e simile, di commesso gerente demaniale e di straordinario o avventizio presso l'amministrazione ferroviaria dello Stato, riscattabile ai sensi dell' articolo 14 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970 , modificato con la legge 21 agosto 1921, n. 1144 , non puo' essere riconosciuto per piu' della meta' della sua durata effettiva. Rimane con cio' abolito il limite di dieci anni di cui alla citata disposizione. Il servizio prestato in posto di ruolo presso l'amministrazione ferroviaria dello Stato puo' essere riconosciuto, per la intera sua durata, nel solo caso in cui non sia stata assegnata pensione dall'amministrazione stessa, e purche', ove sia stata liquidata indennita' o sussidio, venga del relativo importo effettuato il rimborso all'erario.
«Il contributo di riscatto per il riconoscimento dei servizi sopraindicati, per ciascun anno riscattato, e' commisurato al sei per cento dello stipendio assegnato all'atto della presentazione della relativa domanda».
Il quinto comma dell'articolo anzidetto e' sostituito dai seguenti:
«La domanda di riscatto che non venga presentata durante il servizio deve essere esibita alla Corte dei conti, a pena di decadenza:
a) dall'impiegato, entro novanta giorni dalla cessazione dal servizio;
b) dalla vedova e dagli orfani dell'impiegato morto in servizio o entro i novanta giorni dalla cessazione di esso, prima della liquidazione degli assegni indiretti loro dovuti;
c) dagli altri eredi dell'impiegato morto entro i 90 giorni dalla cessazione dal servizio, non oltre i 90 giorni successivi alla morte.
«Se, prima della presentazione della domanda di cui alla lettera a) del precedente comma, sia stata riscossa la indennita' per una sola volta, il periodo riscattato non conferisce in nessun caso diritto a pensione ed e' valutato soltanto per l'aumento della indennita'.