a) all'articolo 39, incremento del numero dei colloqui telefonici settimanali e mensili equiparando la relativa disciplina a quella di cui all'articolo 37;
b) all'articolo 61, comma 2, lettera a), secondo periodo, inserimento del riferimento all'articolo 39.
2. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 1, i colloqui previsti dall' ((articolo 18, sesto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354)) , possono essere autorizzati oltre i limiti di cui all'articolo 39, comma 2, del ((regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica)) n. 230 del 2000.