Art. 2-quater. (( (Personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale operante presso gli istituti penitenziari). )) (( 1. I medici in rapporto di convenzione con il Servizio sanitario nazionale (SSN) operanti all'interno degli istituti penitenziari, a seguito del trasferimento delle funzioni sanitarie ai sensi dell' articolo 2, comma 283, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 30 maggio 2008, fermo restando il servizio minimo di assistenza negli istituti penitenziari definito dagli accordi collettivi nazionali, possono svolgere, fino al completamento delle 38 ore settimanali, altro incarico orario, nell'ambito e nell'interesse del SSN. ))
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10 agosto 2024
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