Articolo 11 - Accordo di cooperazione
Articolo 10Articolo 12
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3 marzo 2015
Articolo

Verifica dello stato di attuazione del presente Accordo
e dei risultati della collaborazione bilaterale

1. Per la verifica e la valutazione dello stato di attuazione del presente Accordo e dell'efficacia della cooperazione bilaterale, le Parti organizzeranno Gruppi di lavoro congiunti e incontri che si svolgeranno, su base di reciprocita', nei due Paesi.
2. Analoghe iniziative saranno realizzate ogni qual volta si riterra' necessario incontrarsi per migliorare l'efficacia della cooperazione e per mettere a punto strategie e piani di intervento condivisi.

Entrata in vigore il 3 marzo 2015
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