Articolo 9 - Accordo di cooperazione
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3 marzo 2015
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Oneri finanziari

Gli oneri finanziari connessi all'esecuzione della richiesta di cooperazione saranno a carico della Parte richiesta, fatti salvi diversi accordi intervenuti tra le Parti. I costi relativi allo svolgimento di visite, corsi, incontri, seminari ed altro, saranno sostenuti dalla Parte nel cui territorio essi avvengono. Le spese di missione, vitto ed alloggio del personale che si reca nel territorio dell'altro Spato saranno sostenute dal Paese di appartenenza, salvo che le Parti concordino diversamente.

Entrata in vigore il 3 marzo 2015
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