Articolo 10 - Accordo di cooperazione
Articolo 9Articolo 11
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3 marzo 2015
Articolo

Organi competenti per l'applicazione dell'Accordo

1. La cooperazione prevista nel presente Accordo sara' attuata dai seguenti Organi indicati dalle Parti:
per la Repubblica Italiana: la Direzione Centrale per i Servizi Antidroga - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Ministero dell'Interno;
per la Repubblica Islamica dell'Afghanistan: Ministero per le Attivita' Antidroga, Direzione Nazionale della Sicurezza e Ministero dell'Interno.
2. Le Parti stabiliranno i canali, le modalita' e i punti di contatto nell'ambito dei rispettivi Organismi al fine di assicurare una cooperazione pronta ed efficace.
3. Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali cambiamenti sopravvenuti, per via diplomatica.

Entrata in vigore il 3 marzo 2015
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