Articolo 13 - Accordo di cooperazione
Articolo 12Articolo 14
Versione
3 marzo 2015
Articolo

Emendamenti

1. Il presente Accordo potra' essere emendato con il mutuo consenso delle Parti.
2. Gli emendamenti entreranno in vigore dopo il compimento della stessa procedura eseguita per l'entrata in vigore dell'Accordo.

Entrata in vigore il 3 marzo 2015
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