Articolo 41 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
Articolo 40Articolo 42
Versione
1 gennaio 1988
>
Versione
1 marzo 1988
>
Versione
18 settembre 1992
>
Versione
1 marzo 1994
>
Versione
17 agosto 1996
>
Versione
1 gennaio 1997
>
Versione
1 luglio 1998
>
Versione
1 giugno 2000
>
Versione
11 gennaio 2001
>
Versione
1 gennaio 2004
>
Versione
17 agosto 2023
>
Versione
18 giugno 2025
Art. 41. (((Unita' immobiliari non locate)

1. Se le unita' immobiliari ad uso di abitazione, possedute in aggiunta a quelle adibite ad abitazione principale del possessore o dei suoi familiari o all'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali da parte degli stessi, sono utilizzate direttamente, anche come residenze secondarie, dal possessore o dai suoi familiari o sono comunque tenute a propria disposizione, il reddito e' aumentato di un terzo.)) ((115)) ----------- AGGIORNAMENTO (115)
Ai sensi di quanto disposto dall' art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 , il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti disposizioni contenute nell'art. 44.
Entrata in vigore il 18 giugno 2025
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente