a) le societa' per azioni e in accomandita per azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa' cooperative e le societa' di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato;
b) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa', residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali;
c) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa', residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali; (8)
d) le societa' e gli enti di ogni tipo, con o senza personalita' giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.
2. Tra gli enti diversi dalle societa', di cui alle lettere b) e
c) del comma 1, si comprendono, oltre alle persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi nei confronti delle quali il presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario e autonomo.
Tra le societa' e gli enti di cui alla lettera d) del comma 1 sono comprese anche le societa' e le associazioni indicate nell'articolo 5.
3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le societa' e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato.
(( 4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente e' determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende l'attivita' essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto. )) ((78)) (( 4-bis. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente residente e' determinato in base all'attivita' effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti. )) ((78)) --------------- AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 2 marzo 1989, n. 69 , convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 1989, n. 154 , ha disposto (con l'art. 14, comma 2-bis) che "Per gli enti non commerciali di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , che hanno esercitato attivita' commerciali relativamente agli anni per i quali sono scaduti i termini per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte sul reddito e per i quali non sia intervenuto accertamento definitivo, sono differiti al 30 settembre 1989, anche nel caso di omessa presentazione, i termini per la presentazione di dichiarazioni, fermi restando in ogni caso i versamenti di imposta gia' eseguiti". ------------- AGGIORNAMENTO (9)
Il D.L. 2 maggio 1989, n. 156 , convertito senza modificazioni dalla L. 30 giugno 1989, n. 243 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi dei soggetti indicati nell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , aventi scadenza dal 1 aprile al 29 maggio 1989 sono differiti al 30 maggio 1989". ------------- AGGIORNAMENTO (78)
Il D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 ha disposto (con l'art. 30, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 1 gennaio 1998 e, relativamente alle imposte sui redditi, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1997".