Articolo 69 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
Articolo 68Articolo 70
Versione
1 gennaio 1988
>
Versione
2 marzo 1997
>
Versione
1 gennaio 2004
>
Versione
23 luglio 2016
>
Versione
1 gennaio 2018
>
Versione
17 agosto 2023
Art. 69. Premi, vincite e indennita' 1. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 1-bis, i premi e le vincite di cui alla lettera d) del comma l dell'articolo 67 costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione.
1-bis. Le vincite corrisposte da case da gioco autorizzate nello Stato o negli altri Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo non concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta.
2. Le indennita', i rimborsi forfettari, i premi e i compensi ((di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 67)) non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a ((10.000 euro)) . Non concorrono, altresi', a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.
(115)

----------- AGGIORNAMENTO (115)
Ai sensi di quanto disposto dall' art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 , il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti disposizioni contenute nell'art. 104.
Entrata in vigore il 17 agosto 2023
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente