Articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
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Art. 76. Periodo d'imposta 1. L'imposta e' dovuta per periodi di imposta, a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma salvo quanto stabilito negli articoli 80 e 84.
2. Il periodo di imposta e' costituito dall'esercizio o periodo di gestione della societa' o dell'ente, determinato dalla legge o dall'atto costitutivo. Se la durata dell'esercizio o periodo di gestione non e' determinata dalla legge o dall'atto costitutivo, o e' determinata in due o piu' anni, il periodo di imposta e' costituito dall'anno solare.
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 NOVEMBRE 2005, N.247)) . ((123)) --------------- AGGIORNAMENTO (123)
Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247 ha disposto (con l'art. 5, comma 3) che "Le disposizioni degli articoli 76 e 80 del testo unico, come modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1 gennaio 2004".
(115)
----------- AGGIORNAMENTO (115)
Ai sensi di quanto disposto dall' art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 , il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti disposizioni contenute nell'art. 110.
Entrata in vigore il 17 agosto 2023
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