all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), rispetto alle esistenze iniziali, concorrono a formare il reddito dell'esercizio. A tal
fine le rimanenze finali, la cui valutazione non sia effettuata a costi specifici o a norma dell'articolo 93, sono assunte per un
valore non inferiore a quello che risulta raggruppando i beni in
categorie omogenee per natura e per valore e attribuendo a ciascun gruppo un valore non inferiore a quello determinato a norma delle disposizioni che seguono.
2. Nel primo esercizio in cui si verificano, le rimanenze sono
valutate attribuendo ad ogni unita' il valore risultante dalla
divisione del costo complessivo dei beni prodotti e acquistati nell'esercizio stesso per la loro quantita'.
3. Negli esercizi successivi, se la quantita' delle rimanenze e' aumentata rispetto all'esercizio precedente, le maggiori quantita',
valutate a norma del comma 2, costituiscono voci distinte per
esercizi di formazione. Se la quantita' e' diminuita, la
diminuzione si imputa agli incrementi formati nei precedenti esercizi, a partire dal piu' recente.
4. Per le imprese che valutano in bilancio le rimanenze finali
con il metodo della media ponderata o del "primo entrato, primo
uscito" o con varianti di quello di cui al comma 3, le rimanenze
finali sono assunte per il valore che risulta dall'applicazione del metodo adottato.
5. Se in un esercizio il valore unitario medio dei beni,
determinato a norma dei commi 2, 3 e 4, e' superiore al valore
normale medio di essi nell'ultimo mese dell'esercizio, il valore
minimo di cui al comma 1, e' determinato moltiplicando l'intera
quantita' dei beni, indipendentemente dall'esercizio di formazione,
per il valore normale. Per le valute estere si assume come valore normale il valore secondo il cambio alla data di chiusura
dell'esercizio. Il minor valore attribuito alle rimanenze in
conformita' alle disposizioni del presente comma vale anche per gli
esercizi successivi sempre che le rimanenze non risultino iscritte nello stato patrimoniale per un valore superiore.
((6. I prodotti in corso di lavorazione e le opere, le forniture e i servizi, per i quali non trova applicazione l'articolo 93, in corso di esecuzione al termine dell'esercizio, sono valutati in base alle spese sostenute nell'esercizio stesso. Tuttavia, le imprese che contabilizzano in bilancio tali opere, forniture e servizi con il metodo della percentuale di completamento, in conformita' ai corretti principi contabili, applicano il predetto metodo anche ai fini della determinazione del reddito.)) ((235)) 7. Le rimanenze finali di un esercizio nell'ammontare indicato
dal contribuente costituiscono le esistenze iniziali dell'esercizio successivo.
8. Per gli esercenti attivita' di commercio al minuto che
valutano le rimanenze delle merci con il metodo del prezzo al
dettaglio si tiene conto del valore cosi' determinato anche in
deroga alla disposizione del comma 1, a condizione che nella
dichiarazione dei redditi o in apposito allegato siano illustrati i
criteri e le modalita' di applicazione del detto metodo, con
riferimento all'oggetto e alla struttura organizzativa dell'impresa.
------------- AGGIORNAMENTO (235)
Il D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192 , ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che " Le disposizioni di cui agli articoli 9, 10 e 11, commi 1 e 2, si applicano dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023".
Ha inoltre disposto (con l'art. 13, comma 3) che "Per le opere, i prodotti, le forniture e i servizi di cui agli articoli 92, comma 6, e 93, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1986, n. 917 , ancora in corso di lavorazione o di esecuzione al termine del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 si applicano le disposizioni nel testo vigente anteriormente alle modifiche di cui al presente decreto".