2. Il reddito complessivo e' determinato secondo le disposizioni dell'articolo 8.
3. Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 73:
a) i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
b) i contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche ai predetti enti per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di cui all' articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , come sostituito dall' articolo 9, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 , di attivita' aventi finalita' sociali esercitate in conformita' ai fini istituzionali degli enti stessi. ))