Articolo 24 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
Articolo 23Articolo 24 bis
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Art. 24. Determinazione dell'imposta dovuta dai non residenti 1. Nei confronti dei non residenti l'imposta si applica sul reddito complessivo e sui redditi tassati separatamente a norma dei precedenti articoli, salvo il disposto dei commi 2 e 3.
2. Dal reddito complessivo sono deducibili soltanto gli oneri di cui alle lettere a ), g ), h ), i ) e l) del comma 1 dell'articolo 10.
3. Dall'imposta lorda si scomputano le detrazioni di cui all'articolo 13 nonche' quelle di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a), b), g), h), h-bis) e i), e dell'articolo 16-bis. Le detrazioni per carichi di famiglia non competono.
3-bis. In deroga alle disposizioni contenute nel comma 1, ((nei confronti dei soggetti non residenti nel territorio italiano)) che assicuri un adeguato scambio di informazioni, l'imposta dovuta e' determinata sulla base delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 23, a condizione che il reddito prodotto dal soggetto nel territorio dello Stato italiano sia pari almeno al 75 per cento del reddito dallo stesso complessivamente prodotto e che il soggetto non goda di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma. (167)
(115)

----------- AGGIORNAMENTO (115)
Ai sensi di quanto disposto dall' art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 , il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti disposizioni contenute nell'art. 27. ------------ AGGIORNAMENTO (167)
La L. 30 ottobre 2014, n. 161 ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che la presente modifica si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014.
Entrata in vigore il 17 agosto 2023
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