Articolo 74 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
Articolo 67Articolo 75
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Art. 74. Stato ed enti pubblici 1. Gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalita' giuridica, i comuni, le unioni di comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo, le comunita' montane, le province e le regioni non sono soggetti all'imposta.
2. Non costituiscono esercizio dell'attivita' commerciale:
a) l'esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici; ((200)) b) l'esercizio di attivita' previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le aziende sanitarie locali nonche' l'esercizio di attivita' previdenziali e assistenziali da parte di enti privati di previdenza obbligatoria.
(115)

----------- AGGIORNAMENTO (115)
Ai sensi di quanto disposto dall' art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 , il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti disposizioni contenute nell'art. 108. --------------- AGGIORNAMENTO (200)
La L. 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto (con l'art. 1, comma 721) che "Ai soli fini dell'applicazione dell'articolo 74, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , si considera esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici anche l'attivita' di formazione universitaria posta in essere dalle universita' non statali legalmente riconosciute che hanno ottenuto l'autorizzazione a rilasciare titoli di studio universitario aventi valore legale, non costituite sotto forma di societa' commerciali".
Entrata in vigore il 17 agosto 2023
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