2. Danno luogo a variazioni del reddito dominicale in diminuzione:
a) la sostituzione della qualita' di coltura allibrata in catasto con altra di minore reddito;
b) la diminuzione della capacita' produttiva del terreno per naturale esaurimento o per altra causa di forza maggiore, anche se non vi e' stato cambiamento di coltura, ovvero per eventi fitopatologici o entomologici interessanti le piantagioni.
3. Non si tiene conto delle variazioni dipendenti da deterioramenti intenzionali o da circostanze transitorie.
4. Le variazioni indicate nei commi 1 e 2 danno luogo a revisione del classamento dei terreni cui si riferiscono. Se a tali terreni non si possono attribuire qualita' o classi gia' esistenti nel comune o nella sezione censuaria, si applicano le tariffe piu' prossime per ammontare fra quelle attribuite a terreni della stessa qualita' di coltura ubicati in altri comuni o sezioni censuarie, purche' in condizioni agrologicamente equiparabili. Tuttavia se detti terreni risultano di rilevante estensione o se la loro redditivita' diverge sensibilmente dalle tariffe applicate nel comune o nella sezione censuaria, si istituiscono per essi apposite qualita' e classi, secondo le norme della legge catastale.
5. Quando si verificano variazioni a carattere permanente nello stato delle colture e in determinati comuni o sezioni censuarie, puo' essere in ogni tempo disposta con decreto del Ministro delle finanze, su richiesta della Commissione censuaria distrettuale o d'ufficio e in ogni caso previo parere della Commissione censuaria centrale, l'istituzione di nuove qualita' e classi in sostituzione di quelle esistenti.)) ((115)) ----------- AGGIORNAMENTO (115)
Ai sensi di quanto disposto dall' art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 , il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti disposizioni contenute nell'art. 32.