2. Sono esclusi dall'imposta:
a) i redditi derivanti dalla partecipazione in societa' ed enti indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87, per i quali spetta il credito di imposta di cui all'articolo 14, e alle lettere c) e d) dello stesso articolo; (48)
b) i redditi derivanti dalla partecipazione in societa' semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato;
c) i redditi delle imprese familiari imputati ai familiari collaboratori a norma del comma 4 dell'articolo 5;
d) i redditi indicati alle lettere 1) e m) del comma 1 dell'articolo 81;
e) i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.
e-bis) i redditi d'impresa derivanti dall'esercizio di attivita' commerciali svolte da soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 dell'articolo 87, organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei familiari, ovvero con il lavoro dei soci, a condizione che il numero complessivo delle persone addette, esclusi gli apprendisti fino ad un massimo di tre, compreso il titolare, ovvero compresi i soci, non sia superiore a tre. ((76)) --------------- AGGIORNAMENTO (46)
Il D.L. 30 dicembre 1993, n. 557 , convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto 557/1993. --------------- AGGIORNAMENTO (48)
Il D.L. 31 maggio 1994, n. 330 convertito con modificazioni dalla L. 27 luglio 1994, n.473 ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data dell'8 dicembre 1993. --------------- AGGIORNAMENTO (76)
Il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che "Salvo quanto disposto dall'articolo 37, l'imposta regionale sulle attivita' produttive si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e dalla medesima data sono aboliti:
[...]
b) l'imposta locale sui redditi di cui al titolo III del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ".
Ha inoltre disposto (con l'art. 37, commi 1 e 2) che "Nei confronti dei soggetti il cui periodo di imposta non coincide con l'anno solare l'applicazione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e l'abolizione dei contributi e dei tributi indicati nell'articolo 36, comma 1, lettere a), b) ed e), hanno effetto dal primo periodo di imposta che ha inizio successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. In deroga a quanto disposto nel comma 1 per i soggetti ivi indicati il cui periodo di imposta e' in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto ed e' iniziato dopo il 30 settembre dell'anno precedente, l'applicazione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e l'abolizione dei contributi e tributi indicati nel medesimo comma 1 hanno effetto dalla data di inizio del predetto periodo".