Articolo 65 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
Articolo 56 bisArticolo 58
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Art. 65. ((Beni relativi all'impresa)) (( 1. Per le imprese individuali, ai fini delle imposte sui redditi, si considerano relativi all'impresa, oltre ai beni indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 85, a quelli strumentali per l'esercizio dell'impresa stessa ed ai crediti acquisiti nell'esercizio dell'impresa stessa, i beni appartenenti all'imprenditore che siano indicati tra le attivita' relative all'impresa nell'inventario tenuto a norma dell' articolo 2217 del codice civile . Gli immobili di cui al comma 2 dell'articolo 43 si considerano relativi all'impresa solo se indicati nell'inventario; per i soggetti indicati nell'articolo 66, tale indicazione puo' essere effettuata nel registro dei beni ammortizzabili ovvero secondo le modalita' di cui all' articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435 , e dell' articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 695 .
2. Per le societa' in nome collettivo e in accomandita semplice si considerano relativi all'impresa tutti i beni ad esse appartenenti, salvo quanto stabilito nel comma 3 per le societa' di fatto.
3. Per le societa' di fatto si considerano relativi all'impresa i beni indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 53, i crediti acquisiti nell'esercizio dell'impresa e i beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, compresi quelli iscritti in pubblici registri a nome dei soci utilizzati esclusivamente come strumentali per l'esercizio dell'impresa.
3-bis. Per i beni strumentali dell'impresa individuale provenienti dal patrimonio personale dell'imprenditore e' riconosciuto, ai fini fiscali, il costo determinato in base alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689 , da iscrivere tra le attivita' relative all'impresa nell'inventario di cui all' articolo 2217 del codice civile ovvero per le imprese di cui all'articolo 79, nel registro dei cespiti ammortizzabili. Le relative quote di ammortamento sono calcolate a decorrere dall'esercizio in corso alla data dell'iscrizione.)) ((115)) ----------- AGGIORNAMENTO (115)
Ai sensi di quanto disposto dall' art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 , il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti disposizioni contenute nell'art. 100.
Entrata in vigore il 17 agosto 2023
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