Articolo 83 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
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Art. 83. Determinazione del reddito complessivo 1. Il reddito complessivo e' determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni della presente sezione. In caso di attivita' che fruiscono di regimi di parziale o totale detassazione del reddito, le relative perdite fiscali assumono rilevanza nella stessa misura in cui assumerebbero rilevanza i risultati positivi. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche nella formulazione derivante dalla procedura prevista dall' articolo 4, comma 7-ter, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 , e per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all' articolo 2435-ter del codice civile che non hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria ((o abbreviata)) , i quali redigono il bilancio in conformita' alle disposizioni del codice civile , valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 2025, N. 192)) . ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 2025, N. 192)) . (121) (133) (182) (217) (221) ((241)) 1-bis. ((Ai fini del comma 1, ai soggetti che redigono il bilancio in conformita' alle disposizioni del codice civile, diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile che non hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria o abbreviata, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni emanate in attuazione dell'articolo 1, comma 60, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dell'articolo 4, comma 7-quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38)) . ((241)) 1-ter. ((Per i soggetti che sottopongono obbligatoriamente il proprio bilancio d'esercizio a revisione legale dei conti, la correzione di errori contabili, diversi da quelli iscritti in bilancio come rilevanti, assume rilievo, in deroga a quanto disposto nei commi 1 e 1-bis, se effettuata entro la data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio successivo a quello in cui i relativi elementi patrimoniali o reddituali sono stati erroneamente rilevati o avrebbero dovuto esserlo e, comunque, entro la data di inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita' amministrative di accertamento delle quali i suddetti soggetti hanno avuto formale conoscenza.)) ((241))
(115)

----------- AGGIORNAMENTO (115)
Ai sensi di quanto disposto dall' art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 , il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti disposizioni contenute nell'art. 69. -------------- AGGIORNAMENTO (121)
Il D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Le disposizioni degli articoli 83 e 109, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , come modificati dall'articolo 11 del presente decreto, si applicano anche ai componenti imputati direttamente a patrimonio nel primo esercizio di applicazione dei principi contabili internazionali". ------------- AGGIORNAMENTO (133)
La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1, comma 34) che le presenti modifiche si apllicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007. ------------- AGGIORNAMENTO (182)
Il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 , convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19 , ha disposto (con l'art. 13-bis, comma 5) che "Le disposizioni di cui ai commi precedenti hanno efficacia con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015. Continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio del predetto esercizio e di quelli successivi delle operazioni che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015".
Ha inoltre disposto (con l'art. 13-bis, comma 8) che "Le disposizioni di cui ai commi da 5 a 7 si applicano anche in caso di variazioni che intervengono nei principi contabili ai sensi del comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139 , e nelle ipotesi di cambiamento degli obblighi informativi di bilancio conseguenti a modifiche delle dimensioni dell'impresa". ------------- AGGIORNAMENTO (217)
Il D.L. 21 giugno 2022, n. 73 ha disposto (con l'art. 8, comma 2) che le presenti modifiche si applicano a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del suindicato decreto. --------------- AGGIORNAMENTO (221)
La L. 29 dicembre 2022, n. 197 ha disposto (con l'art. 1, comma 275) che la presente modifica si applica "a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 ". --------------- AGGIORNAMENTO (241)
Il D.Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024".
Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 2) che "Le disposizioni di cui all'articolo 4 si applicano alle correzioni di errori contabili rilevate nei bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2025".
Entrata in vigore il 20 dicembre 2025
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