(115)
----------- AGGIORNAMENTO (115)
Ai sensi di quanto disposto dall' art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 , il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti disposizioni contenute nell'art. 69. -------------- AGGIORNAMENTO (121)
Il D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Le disposizioni degli articoli 83 e 109, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , come modificati dall'articolo 11 del presente decreto, si applicano anche ai componenti imputati direttamente a patrimonio nel primo esercizio di applicazione dei principi contabili internazionali". ------------- AGGIORNAMENTO (133)
La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1, comma 34) che le presenti modifiche si apllicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007. ------------- AGGIORNAMENTO (182)
Il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 , convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19 , ha disposto (con l'art. 13-bis, comma 5) che "Le disposizioni di cui ai commi precedenti hanno efficacia con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015. Continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio del predetto esercizio e di quelli successivi delle operazioni che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015".
Ha inoltre disposto (con l'art. 13-bis, comma 8) che "Le disposizioni di cui ai commi da 5 a 7 si applicano anche in caso di variazioni che intervengono nei principi contabili ai sensi del comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139 , e nelle ipotesi di cambiamento degli obblighi informativi di bilancio conseguenti a modifiche delle dimensioni dell'impresa". ------------- AGGIORNAMENTO (217)
Il D.L. 21 giugno 2022, n. 73 ha disposto (con l'art. 8, comma 2) che le presenti modifiche si applicano a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del suindicato decreto. --------------- AGGIORNAMENTO (221)
La L. 29 dicembre 2022, n. 197 ha disposto (con l'art. 1, comma 275) che la presente modifica si applica "a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 ". --------------- AGGIORNAMENTO (241)
Il D.Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024".
Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 2) che "Le disposizioni di cui all'articolo 4 si applicano alle correzioni di errori contabili rilevate nei bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2025".